processo tributario

Processo tributario: Società cessata e cancellata dal registro delle imprese e soci chiamati a rispondere dei debiti della società estinta in qualità di successori

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024, intervenendo in tema di successione a seguito della cancellazione della società, ha ribadito il principio secondo cui " in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024 – Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l’impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l'impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31108 depositata il 4 dicembre 2024 – Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30895 depositata il 3 dicembre 2024 – L’applicazione del regime speciale c.d. “del margine”, nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l’IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

L'applicazione del regime speciale c.d. "del margine", nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l'IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30834 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27504 depositata il 23 ottobre 2024 – La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30821 depositata il 2 dicembre 2024 – In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo

In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo

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