processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5019 – Quando il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5019 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Contrasto fra motivazione e dispositivo - Nullità Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4980 – Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2019, n. 3621 – Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo

nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'art. 124 disp. att.c.p.c. ed è, quindi, necessario che il segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale,certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, con la conseguenza che non può ritenersi equipollente l'attestazione della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla Commissione tributaria regionale competente la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 54 depositata il 15 gennaio 2019 – Nel processo tributario le parti hanno facoltà di produrre documenti nuovi in appello anche se gli stessi già precedentemente erano nella loro disponibilità

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 54 depositata il 15 gennaio 2019 MASSIMA Nel processo tributario le parti hanno facoltà di produrre documenti nuovi in appello anche se gli stessi già precedentemente erano nella loro disponibilità. FATTO 1. Con sentenza n. 58/17, depositata il 31/01/2017, la CTP di Lucca, Sezione 4, accoglieva [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 10 sentenza n. 17217 depositata il 17 dicembre 2018 – La notifica di un atto a mezzo pec se ha raggiunto il suo scopo è valida

In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica delricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fareistanza per la chiamatadi terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano contretamente esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammisibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantitodall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invotate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs. art. 58

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4594 – Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre non solo allorquando il giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica o, ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all’esame della fattispecie concreta oggetto di controversia

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4594 Tributi - IRPEF - Dirigenti - Somme provenienti da liquidazione del cd. rendimento del Fondenel - Tassazione Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4805/07/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 19.05.2014, la quale, in sede [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4418 – Nella ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento

nella ipotesi di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, sent. 14594/2016; 19059/2017; 8445/2018)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4412 – Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica

in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse

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