processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5465 – Il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario

in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5305 – Annullato l’invito di pagamento per IVA all’importazione per assenza di prove – Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5305 Imposte indirette - IVA - Imposrtazioni - Invito di pagamento - Ricorso per Cassazione Rilevato che - con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società contribuente e quindi annullato l'invito di pagamento per IVA all'importazione anno 2005; - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5082 – Somme pagate per consulenze e servizi di impresa a seguito cessione di una partecipazione – Vizio di motivazione della sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5082 Tributi - Accertamento - Somme pagate per consulenze e servizi di impresa - Compensi a professionisti - Cessione partecipazioni societarie - Contenzioso tributario Fatti di causa 1. - La società "V.G.C.I." s.r.l. impugnò l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5400 – Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)

non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5333 – Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5333 Imposte indirette - IVA - Istanza di rimborso - Rigetto - Società di comodo - Disciplina antielusiva Rilevato che - l'Azienda Agricola Olearia S.L. S.r.l. impugnava il rigetto di una domanda di rimborso di IVA per l'anno 2008; infatti, con provvedimento del 2/10/2009 l'Agenzia aveva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5331 – La sentenza d’appello, anche quando motivata per relationem alla pronuncia di prima grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti

è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di prima grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5077- In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale

In tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4387 – L’errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti

L'errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l’applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice

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