CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5077
Tributi – Irpef e relative addizionali – Impugnazione cartella di pagamento – Omessa notifica
Ritenuto che
1. con sentenza n. 144/22/13, depositata in data 8 luglio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da G.D., avverso la sentenza n. 443/4/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, relativa ad Irpef e relative addizionali per gli anni dal 2005 al 2007, che seguiva l’emissione di tre avvisi di accertamento relativi agli stessi anni, di cui la contribuente aveva eccepito l’omessa notifica, con conseguente decadenza dal potere impositivo per il periodo di imposta 2005, e contestato la legittimità per difetto del presupposto della disponibilità finanziaria rispetto alla quale era stato determinato il reddito con metodo sintetico;
3. il giudice di appello, in riforma della sentenza della CTP di Lecce, aveva accolto il gravame, e dichiarato la nullità della cartella, rilevando che l’Agenzia procedente non aveva fornito la prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta;
4. avverso la sentenza di appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica alla contribuente in data 24 febbraio 2014, affidato ad un unico motivo; la contribuente ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta è sufficiente che l’Ufficiale postale dia atto di aver effettuato i prescritti adempimenti, e che sia fornita la prova della spedizione della raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito (cd. C.A.D.), senza che sia necessaria anche l’esibizione in giudizio del secondo avviso di ricevimento relativo a tale comunicazione;
2. con il controricorso la contribuente ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., litisconsorte processuale in quanto parte del giudizio di I grado, seppure contumace del giudizio di appello, ed a cui non risulta effettuata la notifica del ricorso per cassazione; ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
Osserva che
1. preliminarmente va rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio: risulta dagli atti, oltre che ampiamente scaduto il termine per impugnare per la parte pretermessa, anche l’estraneità della società concessionaria ai motivi di impugnazione, in quanto le questioni controverse non sono attinenti alla fase della riscossione, bensì alla notifica degli accertamenti, notifica pacificamente avvenuta a cura dell’Ufficio finanziario.
Ritiene quindi il Collegio che nella specie, anche in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, trovando applicazione quanto già più volte affermato da questa Corte nel senso che “ In tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione.” (Cass. n. 25588 del 2017 e n. 24083 del 2014);
2. va ritenuta infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in quanto la parte ricorrente, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., ha indicato tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto.
Con il motivo di ricorso si pone infatti un’unica questione giuridica, per la cui soluzione non è necessario accedere ad altre fonti ed atti del processo, se non la sentenza stessa, a cui è stato fatto ampio ed esaustivo riferimento.
3. L’unico motivo di ricorso non merita accoglimento.
3.1 Nel caso di cui si controverte è incontestato che gli avvisi di accertamento, che costituiscono gli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata, siano stati notificati a mezzo del servizio postale ai sensi della l. n. 890 del 1982.
In base all’art. 14 di tale legge “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.“
3.2 È altresì pacifico tra le parti che per tutti e tre gli avvisi, il piego che li conteneva non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario, o di altre persone abilitate a riceverlo, e quindi depositato presso l’ufficio postale, ove non risulta ritirato.
Trova pertanto applicazione l’art. 8 della l. n. 890 del 1982, nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte cost. 22 settembre 1998, n. 346, che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), prevede l’obbligo per l’ufficiale postale di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego, con raccomandata con avviso di ricevimento.
3.3 In quanto modalità espressamente prevista dalla legge, è indubbio che l’omesso invio dell’avviso di deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia in caso di mancato invio sia in caso di invio con affrancatura o raccomandata semplice, comporti la nullità della notifica.
Questione controversa è se, in caso di contestazione in giudizio della legittimità della notifica effettuata a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, ai fini della prova della sua regolarità sia sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della seconda raccomandata di cui al comma 2, che contiene la comunicazione di avvenuto deposito, generalmente desumibile dall’avviso di ricevimento dell’atto ove viene riportato il numero della raccomandata, o sia necessaria la produzione in giudizio anche di tale secondo avviso di ricevimento per verificarne l’effettività e regolarità dell’invio.
3.4 Giova a questo punto ricostruire quale sia il procedimento previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa, e quale la funzione della comunicazione di avvenuto deposito da esso previsto.
Va precisato che tali regole valgono per la notifica di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale per i quali, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 890 del 1982, l’ufficiale giudiziario scelga di avvalersi del servizio postale (possibilità che gli viene preclusa solo se l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio per i quali l’ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
L’art. 14 della l. n. 890 del 1982 si limita infatti ad estendere alla notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, e di cui si controverte nel presente giudizio, le stesse modalità previste dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, in considerazione della pari rilevanza degli effetti conseguenti alla piena conoscibilità di entrambe le tipologie di atti.
Ebbene, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell’ipotesi di irreperibilità relativa è prevista la compilazione di due avvisi di ricevimento: il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all’art. 2 della l. n. 890 del 1982, relativo alla raccomandata che contiene l’atto, viene presentato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della stessa legge, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare di cui al comma 2, e poi completato dall’addetto al recapito in base agli esiti della notifica; il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 cit., a cura dell’agente postale all’atto dell’invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.
3.5 La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale presso il punto di deposito più vicino.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 8 va inviato in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita per “compiuta giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
Come è noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione si fonda sul rilievo che l’omessa previsione di tale formalità aggiuntiva, quindi quella della seconda raccomandata con avviso di ricevimento, risultava priva di ragionevolezza, lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del notificatario e del suo diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
A tale conclusione il Giudice delle leggi giunge dopo aver rilevato che per l’ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, l’art. 140 c.p.c. impone a quest’ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio). E ciò allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito.
Osserva la Corte che “se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità é rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime”.
3.6 Ritenere o meno necessaria l’esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la cd. CAD, in assenza di un dato normativo testuale, costituisce indubbiamente una questione interpretativa.
Rileva il Collegio che un’interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo impone di ritenere tale esibizione imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività, e ciò può avvenire solo valorizzando tutti gli elementi ritenuti idonei e necessari dalla legge per perseguire il detto criterio di effettività.
Nel procedimento di cui si discute occorre la prova dell’inoltro dell’avviso di ricevimento, mentre non è sufficiente la prova della spedizione di una raccomandata semplice, e tale prova può essere data solo con la sua allegazione.
L’allegazione dell’avviso di ricevimento non è un adempimento privo di rilevanza: in primo luogo, perché se la Corte costituzionale prima, ed il legislatore dopo, non lo avessero considerato rilevante, non avrebbero richiesto che la raccomandata di cui al comma 4 ne fosse corredata; in secondo luogo perché, quando la legge, in base ad una scelta operata nell’ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139, comma 3, c.p.c., in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell’affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della “notizia”, nonché art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, anche come modificato dall’art. 1, comma 813, lett. c), I. 30 dicembre 2018, n. 145).
Dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.
Si tratta, dunque, di una verifica ulteriore, ritenuta necessaria dalla previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento; ne consegue che quest’ultimo deve essere allegato all’originale dell’atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, certamente sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
3.7 Si impone inoltre all’interprete un’esegesi omogenea in termini di garanzie tra la notifica a mezzo posta e quella diretta a mezzo ufficiale giudiziario: alla base della valutazione di irragionevolezza del vecchio testo dell’art. 8 compiuta dalla Corte costituzionale vi era, infatti, proprio l’insufficienza di garanzie di conoscibilità che presentava per il notificatario la notificazione a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi della notifica eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto, evidenziava la Corte, tale insufficienza deriva, “in ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione effettuata da soggetti, l’ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario”.
Proseguendo pertanto in tale equiparazione si osserva che, con riferimento alla raccomandata informativa prevista di cui all’art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e n. Cass. n. 25985 del 2014, ove ampi riferimenti alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, e la precisazione che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si atteggiano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica – in assenza di deroghe espresse – l’applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c. richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1).
Si è ritenuto ancora che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (vedi Cass. n. 25079 del 2014; n. 27825 e 9782 del 2018), mentre l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019 secondo cui per in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale.
3.8 Non ignora il Collegio quanto di recente statuito da altra giurisprudenza di questa Corte che, partendo dal condiviso presupposto secondo cui la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, in quanto in base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dall’art. 2 del d.l. n. 35 del 2005 “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (su cui Cass. n. 26088 del 30/12/2015), conclude che, ai sensi dell’invocato art. 8 della l. n. 890 del 1982, per la ritualità della notificazione, è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) e non anche della sua avvenuta ricezione, (cfr. ex multis Cass. n. 4043/2017; n. 6242 del 2017 e n. 2638 del 2019).
In ordine a quanto affermato nelle suindicate pronunce, si osserva che non può non convenirsi che nel procedimento disciplinato dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982, come in quello di cui all’art. 140 c.p.c., dopo l’intervento della sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost. che procede nella linea della omogeneizzazione dei due tipi di notifica, in caso di mancato ritiro del piego la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.
Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.
Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.
3.9 Si precisa infine che, in assenza di diverse previsioni, il regime applicabile alla seconda raccomandata relativa alla CAD, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, analogamente a quanto ritenuto per la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., è certamente quello ordinario.
Sul punto si è già ritenuto che ” In tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (vedi Cass. n. 27479 del 2016); ed ancora che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. n. 14501 del 2016); e da ultimo che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico.” (vedi Cass. n. 24780 del 2018).
Le due affermazioni, quella della necessità del deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito e quella dell’applicabilità del regime ordinario del regolamento postale alla raccomandata con cui tale comunicazione viene inviata, non sono in contrasto ma anzi complementari.
Un conto è la procedura notificatola prevista dall’art. 8, per la prova della cui regolarità è necessario il deposito dell’avviso di ricevimento, che ne costituisce un presupposto di legittimità per espressa previsione normativa in quanto solo dalla disamina di tale atto è possibile evincere che la raccomandata sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, altro discorso è quello relativo alle regole che attengono la ricezione di tale raccomandata, è evidente che la regolarità della recezione, secondo le regole per essa previste, potrà essere verificata solo dalla visione dell’avviso di ricevimento.
4. In conclusione, rilevato che la comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
che tale adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte costituzionale che dal legislatore al fine di assicurare la effettiva conoscibilità da parte del destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale;
che secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale si impone una lettura omogenea del sistema di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario diretta o a mezzo del servizio postale;
va ritenuto che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all’art. 8 della l. n. 890 del 1982, sia necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile.
5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo indispensabile, al fini del corretto espletamento della procedura notificatoria, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1982.
6. Il ricorso va quindi rigettato.
7. La complessità della questione impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.