CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5465
Tributi – Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Diniego in sede di interpello di disapplicazione della normativa antielusiva
Motivi della decisione
La società E. srl ha fatto istanza ad Agenzia delle Entrate al fine di ottenere la disapplicazione, per il periodo di imposta 2011, della normativa antielusiva di cui all’art. 30 Legge 724/1994. Agenzia delle Entrate ha emesso provvedimento di diniego non ritenendo fondate le ragioni addotte dalla società istante.
La contribuente ha proposto ricorso, accolto in entrambi i gradi di giudizio. La decisione di appello ha ritenuto fondate nel merito le doglianze della società, la quale adduceva a giustificazione del minor ricavo dichiarato nell’anno 2011, rispetto ai precedenti esercizi, circostanze legate a situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, ed in particolare gli ostacoli burocratici frapposti al perseguimento dello scopo sociale.
Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per Cassazione con tre motivi, il primo rivolto a far valere la preliminare questione di inammissibilità del ricorso; gli altri due, ed in subordine al primo, per far valere invece il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto alla valutazione sufficiente e motivata delle prove.
Si è costituita la società ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il motivo principale di impugnazione è il primo.
Agenzia delle Entrate con tale motivo adduce violazione e falsa interpretazione dell’art. 19 Dlvo 546/1992 in quanto sarebbe stato impugnato un atto, il diniego in sede di interpello di disapplicazione della normativa antielusiva, non compreso nell’elenco di quelli impugnabili.
Il motivo è infondato posto che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. 23469/2017; Cass. 3775/2018; Cass. 13963/2017; Cass. 5843/2012).
Parimenti infondati risultano gli altri due motivi.
Quanto al secondo si lamenta difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata fatto solo generico riferimento alle ragioni che avrebbero giustificato il mancato conseguimento dei ricavi. Si tratta però non solo di una motivazione per relationern, ma anche completa di suo, in quanto rende conto delle ragioni della decisione, che sono fatte risiedere nella individuazione degli ostacoli burocratici, causa del ridotto guadagno. Cosi che la giustificazione della decisione è esplicita e completa, anche se sintetica.
Il terzo motivo si esaurisce non già nella ammissibile censura di una erronea interpretazione della norma sull’onere della prova, quanto piuttosto in una censura sulla valutazione delle prove addotte dal contribuente, che i giudici di appello avrebbero ritenuto sufficienti quando invece non lo erano, e dunque si traduce nella inammissibile censura della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di 2500,00 euro di spese legali, oltre accessori se dovuti.