processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 348 – E’ sempre consentito alla Cassazione decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., una questione di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche quando essa – ritualmente prospettata sia in primo che in secondo grado – sia stata ignorata dai giudici di merito

il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1542 – Accertamento dei dazi antidumping secondo il regolamento antielusione – Ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1542 Tributi - Accertamento - Dazi antidumping - Importazioni - Riscossione - Regolamento antielusione Fatti di causa L'Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione con due motivi, uno dei quali attinenti alla giurisdizione, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1357 – Qualora sia dedotta l’omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione

Il ricorrente aveva l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione sulla quale sarebbe stata omessa la pronuncia nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente essa era stata proposta, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 777 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento

in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 51 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2019, n. 874 – Costi deducibili se sono inerenti all’attività di impresa – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla purché le ragioni della decisione siano, comunque, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

Tali costi quindi essendo correlati all'attività d'impresa sono sicuramente inerenti e, come previsto dalla stessa disposizione di legge (art. 121 bis, comma 1, lett. a, n. 2) sono totalmente deducibili e comunque il contribuente ha provato che le auto venivano date in uso ai dipendenti.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1362 – Nel ricorso avverso la cartella di pagamento per discordanza di dati è il contribuente a dover dimostrare la difformità

ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 398 – La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005

la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005. L’art. 16 septies dello stesso decreto - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche - stabilisce che «La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

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