CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1750 – In tema d’imposte sul redditi, l’art. 37-bis, 4 ° e 5 ° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente
nei casi di cassazione per vizio di motivazione il giudice di rinvio deve evitare l'errore logico della sentenza cassata riesaminando i fatti ai fini di una valutazione complessiva, ma non è vincolato da ipotesi interpretative eventualmente prospettate dalla Corte di cassazione: diversamente opinando si finirebbe con l'ammettere un apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, e il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione