processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29599 – Termini per il ricorso con notificazione tramite posta decorrono dal giorno della ricezione con onere della dimostrazione la produzione della relata di notificazione, integrata dall’avviso di ricevimento della raccomandata

il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte del fatto che la sentenza impugnata risulta (da documentazione in atti) essere stata inviata a mezzo raccomandata dal D. alla Agenzia il 22 gennaio 2013, l'Agenzia ha allegato di aver ricevuto la notifica della sentenza il 28 gennaio 2013 ma di tale allegazione ha omesso di dar prova (tramite l'unico mezzo a tal fine utile ossia la produzione della relata di notificazione, integrata dall'avviso di ricevimento della raccomandata) così rendendo impossibile verificare, e per conseguenza non potendosi che escludere, la tempestività del ricorso (notificato il 27 marzo 2013) rispetto al termine, previsto dall'art. 325 c.p.c., di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 326 c.p.c.);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29544 – Nel processo tributario la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto

Nel processo tributario la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29587 – Cartella di pagamento per imposta sugli intrattenimenti (ISI) – Ricorso presentatao oltre il termine dei sei mesi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29587 Tributi - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) - Riscossione - Cartella di pagamento - Monopoli - Dichiarazione di disinstallazione di apparecchi automatici Rilevato che 1. La società T. srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento con la quale l'amministrazione dei monopoli aveva chiesto il pagamento [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 27425 depositata il 29 ottobre 2018 – La notifica, eseguita prima dell’entrata in vigore del processo telematico, a mezzo pec dell’atto di appello è inesistente e insanabile

Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del dm. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, dei d!. n. 90 del 2014

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29305 – La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure – In tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti dall’art. 8

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure - In tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti dall'art. 8

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2018, n. 28684 – La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica

in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29314 – In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza

in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica

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