CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 25130 depositata il 7 dicembre 2016 – La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, u.c. c.p.c.
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 25130 depositata il 7 dicembre 2016 TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI PERSONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA SOCIETA' E TUTTI I SOCI - MANCATA INTEGRAZIONE - NULLITA' ASSOLUTA DELL’INTERO GIUDIZIO - RILEVABILE IN OGNI GRADO, ANCHE D’UFFICIO RITENUTO IN FATTO 1.1. Con ricorso n. 13565/2010, [...]