processo tributario

Processo tributario: la nullità della notifica non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

L'applicabilità dell'istituto della sanatoria della notifica di cui all'articolo 156 c.p.c. alle notifiche di atti impositivi ed al processo tributario è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza. Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004  dopo aver chiarito che "é da escludersi, peraltro, che l'applicazione del regime di sanatoria [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24613 depositata il 19 settembre 2024 – La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27945 depositata il 29 ottobre 2024 – Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25196 depositata il 19 settembre 2024 – La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27253 depositata il 21 ottobre 2024 – Con riguardo all’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL il giudizio di ottemperanza sarebbe precluso solo per le sentenze che condannano l’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, rimanendo ammissibile con riguardo alle sentenze che comportino obblighi di fare o comunque non contengano pronunce di condanna al pagamento di somme determinate

In tema di contenzioso tributario il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo

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