processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22663 depositata il 12 agosto 2024 – Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario

Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1027 depositata l’ 8 aprile 2024 – Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso

Nelle controversie tributarie in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è litisconsorte necessario neanche nel caso in cui l’oggetto del giudizio investa l’esistenza o la fondatezza del credito controverso

CORTE di CASSAZIONE, sezione – Ordinanza n. 22708 depositata il 12 agosto 2024 – Il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti

Il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22709 depositata il 12 agosto 2024 – Se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22703 depositata il 12 agosto 2024 – La prima disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili

La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili

Processo tributario: la motivazione del ricorso per relationem non è consentita in quanto il processo è calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione

Gli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) statuiscono la rigorosa delimitazione dell'oggetto del contenzioso tributario che il contribuente rivolge contro l’atto impositivo nei mezzi d’impugnazione. I motivi del ricorso sono la «causa petendi», cioè i motivi sulla base dei quali si chiede l’annullamento dell’atto impugnato. Il [...]

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