CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18060 depositata il 1° luglio 2024 – Il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (“divieto di doppie presunzioni” o “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”) non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza
Il principio praesumptum de praesumpto non admittitur ("divieto di doppie presunzioni" o "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena") non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza