processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18060 depositata il 1° luglio 2024 – Il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (“divieto di doppie presunzioni” o “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”) non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza

Il principio praesumptum de praesumpto non admittitur ("divieto di doppie presunzioni" o "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena") non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18059 depositata il 1° luglio 2024 – In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18076 depositata il 1° luglio 2024 – L’efficacia diretta delle norme comunitarie nell’ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l’invalidità e/o l’inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata

L'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18062 depositata il 1° luglio 2024 – La cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, deve conseguirne l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c, della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria in rito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l’inesistenza della società è rilevabile anche d’ufficio

La cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, deve conseguirne l'annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c, della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria in rito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l'inesistenza della società è rilevabile anche d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18078 depositata il 1° luglio 2024 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

Processo tributario: la notifica degli atti processuali o atto tributario è nulla se la consegna avviene al portiere senza informare il destinatario

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024, intervenendo in tema di notifica di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "... nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, [...]

Processo tributario: E’ Impugnabile l’atto di intimazione pur a fronte di un atto presupposto avente natura impo-esattiva come l’avviso di accertamento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 18835 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema di atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... A fronte dell’impugnazione di un atto cd. impo- esattivo ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18835 depositata il 10 luglio 2024 – A fronte dell’impugnazione di un atto cd. impo- esattivo l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario

A fronte dell’impugnazione di un atto cd. impo- esattivo l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario

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