processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18080 depositata il 1° luglio 2024 – In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 1° luglio 2024, n. 17971 – In tema dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro

In tema dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18090 depositata il 2 luglio 2024 – Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa   azionata   dall’ente previdenziale a   mezzo di cartella esattoriale

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa   azionata   dall'ente previdenziale a   mezzo di cartella esattoriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17614 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17590 depositata il 26 giugno 2024 – L’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all’art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso, nella specie non contestata, a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Il principio trova applicazione anche agli atti relativi ai tributi regionali e comunali, stante la previsione di cui all'art. 1, comma 87, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16955 depositata il 19 giugno 2024 – In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 761 depositata il 15 febbraio 2024 – Nel processo tributario le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 350 cpp agli ufficiali di P.G., nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, sono ammissibili

Nel processo tributario le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 350 cpp agli ufficiali di P.G., nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, sono ammissibili

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