processo tributario

Processo tributario e diritto vivente

Il «Diritto vivente» costituisce, in estrema sintesi e con l’inesattezza che questa rende ineludibile, la communis opinio maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo da attribuire ad una determinata disposizione. Esso assume un ruolo di primo piano nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme giuridiche. Il «diritto vivente» può essere definito come «il [...]

Processo tributario: natura penale di una sanzione secondo la giurisprudenza della CEDU e divieto di doppia sanzione

Sulla natura penale delle sanzioni amministrativa in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Engel, la Suprema Corte ha sempre cercato di attuare tali criteri, ai fine dell'applicazione del principio del ne bis in idem (divieto di doppio processo penale e tributario e divieto della doppia sanzione),  in senso restrittivo. La Corte di Cassazione. sez. tributaria, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14161 depositata il 21 maggio 2024 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

Processo tributario: ricorso per violazione di legge

In ordine al vizio di violazione di legge la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 22135 del 2021 ha ribadito che "... In relazione alla denunziata (e assolutamente immotivata) violazione dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soccorre il principio di diritto secondo il quale « il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, [...]

Processo tributario: principio del ne bis in idem (divieto del doppio giudizio e doppia sanzione)

Il principio del ne bis in idem trova applicazione anche nell'ordinamento tributario. L'estensione all'ordinamento tributario è dovuto, soprattutto, alle Corte Europee (CEDU e CGUE). Il suddetto principio vieta il doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale) ed a tutelare la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14037 depositata il 21 maggio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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