processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14037 depositata il 21 maggio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13302 depositata il 14 maggio 2024 – Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13247 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato – anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta – deve ritenersi indice sintomatico di un’operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l’esistenza

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato - anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta - deve ritenersi indice sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza

Il messaggio di posta elettronico ordinario costituisce piena prova dei fatti delle cose rappresentate qualora non contestati la provenienza od il contenuto

La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 14046 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di prova del contratto di assicurazione in assenza della polizza e della validità della posta elettronica ordinaria, ha ribadito i principi di diritto, rilevabili dalla normativa, secondo cui "... il messaggio di posta elettronica sottoscritto con [...]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 14046 depositata il 21 maggio 2024 – Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ed il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili

Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ed il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13264 depositata il 14 maggio 2024 – Inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento

Inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13261 depositata il 14 maggio 2024 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12903 depositata il 10 maggio 2024 – La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della “complicità” che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall’esiguità del relativo numero

La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della "complicità" che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall'esiguità del relativo numero

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