CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.
Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ.