processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11427 depositata il 29 aprile 2024 – Il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova

Il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova

L’adesione alla definizione agevolata, l’impegno assunto dal contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti, comporta la carenza di interesse ad agire

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 8784 depositata il 3 aprile 2024, intervenendo in tema di estinzione del giudizio, ha statuito il principio secondo cui "... deve escludersi tanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme [...]

Processo Tributario: la prova del perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale a mezzo del servizio postale ed altre ipotesi di nullità

Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo del servizio postale ed il destinatario rifiuto a riceverlo oppure nell'ipotesi di sua momentanea assenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con il quale viene comunicato [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10737 depositata il 22 aprile 2024 – Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10710 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero

In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10905 depositata il 23 aprile 2024 – Sussiste l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio

Sussiste l'interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un'intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l'inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile ex officio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10790 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10788 depositata il 22 aprile 2024 – Nel caso in cui il PVC è allegato all’atto impositivo ma non è prodotto in giudizio, il giudice può disporne l’acquisizione (anche ex art. 22, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art 7, comma 1, del medesimo decreto), trattandosi di attività preordinata alla completezza del provvedimento impositivo già in atti, funzionale all’integrazione del contraddittorio su di esso

Nel caso in cui il PVC è allegato all'atto impositivo ma non è prodotto in giudizio, il giudice può disporne l'acquisizione (anche ex art. 22, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art 7, comma 1, del medesimo decreto), trattandosi di attività preordinata alla completezza del provvedimento impositivo già in atti, funzionale all'integrazione del contraddittorio su di esso

Torna in cima