CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10710 depositata il 22 aprile 2024

Tributi – Controllo automatizzato – Recupero del credito di imposta – Mero errore emendabile – Accoglimento parziale

Rilevato che

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della (…) Spa di cartella, emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973, con la quale si recuperava un credito di imposta dell’anno 2005, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dal Concessionario, riformava la decisione di primo grado (che aveva annullato la cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento) ribadendo la legittimità dell’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello rigettate una serie di eccezioni preliminari e rilevata l’ultrapetizione nella quale era incorsa la C.T.P., riteneva, nel merito, che legittimamente l’Ufficio potesse procedere al recupero del credito di imposta tramite cartella ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 senza previo invio della comunicazione di irregolarità.

Avverso la sentenza la Società propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resistono, con autonomi controricorsi, l’Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia Spa

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che

1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo il ricorso alla procedura del controllo automatizzato per procedere al recupero del credito di imposta mentre l’Ufficio avrebbe dovuto emettere avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 nonché dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 laddove la C.T.R. aveva ritenuto non necessario l’invio di una comunicazione di irregolarità prima dell’emissione della cartella.

3. I motivi, vertenti sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati alla luce della pacifica giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6 – 5, n. 39331 del 10-12-2021) secondo cui : “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero” (v. Cass. n.4360 del 2017).

4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con violazione dell’art. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul quarto motivo dell’atto di costituzione in appello con cui si era rilevato il mero errore commesso dalla Società nella compilazione della dichiarazione facilmente evincibile dagli atti allegati.

4.1. La censura, ammissibile, avendo la ricorrente, in ossequio al principio di specificità ritrascritto brani degli atti difensivi rilevanti allo scopo, è fondata avendo la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciare sulle questioni, ritualmente devolutele dalla parte, relative al merito del credito e alla sussistenza di un mero errore emendabile.

5. Conclusivamente, quindi, in accoglimento del solo terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Giudice del merito anche per la regolazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.