processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 161 depositata il 3 gennaio 2024 – L’attribuzione al giudice tributario, da parte dell’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto

L'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto

DECRETO LEGISLATIVO n. 220 del 30 dicembre 2023 – Disposizioni in materia di contenzioso tributario

DECRETO LEGISLATIVO n. 220 del 30 dicembre 2023 Disposizioni in materia di contenzioso tributario Art. 1 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35558 depositata il 20 dicembre 2023 – IRAP requisito per l’assoggettamento all’imposta sulle attività produttive – Valutazione qualitativa dei beni strumentali

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35558 depositata il 20 dicembre 2023 Tributi - IRAP - Istanza di rimborso - Requisito per l'assoggettamento all'imposta sulle attività produttive - Sussistenza di un'autonoma organizzazione - Valutazione qualitativa dei beni strumentali - Accoglimento  Fatti di causa 1. La contribuente presentava istanza di rimborso dell'IRAP per le annualità 2007 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35080 depositata il 14 dicembre 2023 – In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. n. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. n. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 51, comma 2, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa

In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. n. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. n. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 51, comma 2, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ” efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a determinate condizione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di efficacia di giudicato, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "... Per spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, quale affermazione obiettiva di verità, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35034 depositata il 14 dicembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo

In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 33620 depositata il 1° dicembre 2023 – Ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto e della consegna della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività del trasporto e della consegna della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciò nonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi

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