RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Rimborso IVA: irrilevanza delle cessioni ex articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del decreto-legge n. 331 del 1993 ai fini del calcolo dell’aliquota media. Chiarimenti sulla cessione del credito IVA futuro – Risposta 13 ottobre 2020, n. 469 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 ottobre 2020, n. 469 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimborso IVA: irrilevanza delle cessioni ex articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del decreto-legge n. 331 del 1993 ai fini del calcolo dell'aliquota media. Chiarimenti sulla cessione del credito IVA futuro [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21979 – Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21332 – I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale, mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997

I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale, mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20834 – Esclusione dal rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 per i contribuenti soggetti all’IRPEG

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20834 Tributi - Agevolazioni fiscali - Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 - Rimborso IRPEG - Esclusione Rilevato che l'Agenzia delle Entrate e la T. S.p.a. ricorrono, entrambe, avverso la sentenza n. 215/17/13, depositata il 17/06/2013, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2020, n. 20427 – In materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale

In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20843 – In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa

In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19275 – L’atto con cui l’amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso ex art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., e non interrompe, quindi, il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell’univocità

L'atto con cui l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso ex art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., e non interrompe, quindi, il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell'univocità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19637 – Alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall’art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, trova applicazione il rimedio residuale di all’art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

Alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, trova applicazione il rimedio residuale di all'art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

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