RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Diritto al rimborso dell’euroritenuta e procedura di collaborazione volontaria – Norma di comportamento n. 208 del 1°febbraio 2020 dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti

Il riconoscimento del rimborso relativo all’euroritenuta operata sui redditi emersi nelle procedure di collaborazione volontaria, è rispettosa del principio del divieto di doppia imposizione, sancito dalla normativa interna e dalle direttive comunitarie. Tale principio generale non può subire limitazioni in ragione della speciale procedura disposta per la voluntary disclosure.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3514 – I titolare studio notarile sono esclusi dal rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma in Sicilia 1990-1992

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3514 Tributi - Agevolazioni - Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia 1990-1992 - Rimborso imposte versate - Soggetti esclusi - Titolare studio notarile Rilevato che - Con sentenza n. 3613/13/17 depositata in data 21 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, [...]

Rimborso IVA alla stabile organizzazione e forma di garanzia – Articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta 10 febbraio 2020, n. 42 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 febbraio 2020, n. 42 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Rimborso IVA alla stabile organizzazione - garanzia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2831 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2020, n. 1961 – Ai fini della determinazione del periodo d’imposta cui riferire il versamento dell’acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo il momento del versamento della somma con emissione della relativa fattura che costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 6, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento

Ai fini della determinazione del periodo d'imposta cui riferire il versamento dell'acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare assume rilievo il momento del versamento della somma con emissione della relativa fattura che costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793), il quale, in tali ipotesi, prevede che l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 2320 depositata il 31 gennaio 2020 – Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall’autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell’amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall'autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell'amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

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