RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 6988 – In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d’imposta

In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l'interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6616 – In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6617 – Ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA, l’avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all’iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora

Ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA, l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2021, n. 5779 – La dichiarazione di fallimento del contribuente integra di per sé il requisito del periculum in mora per l’iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo per la riscossione ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 11

La dichiarazione di fallimento del contribuente integra di per sé il requisito del periculum in mora per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo per la riscossione ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 11

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2021, n. 5246 – L’opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l’obbligazione contributiva, nell’ an e nel quantum, l’ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione o chiedere anche la condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest’ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda

L'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell' an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901 – In materia di riscossione di contributi previdenziali, che l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo

In materia di riscossione di contributi previdenziali, che l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4868 – In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29912 – Il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati, di cui all’art. 2953

Il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953

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