SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8410 depositata il 23 marzo 2023 – In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale

In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7866 depositata il 17 marzo 2023 – In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell’addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una “doppia fase di contestazione”, così da consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell'addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una "doppia fase di contestazione", così da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7799 depositata il 17 marzo 2023 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7712 depositata il 16 marzo 2023 – Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L’art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L'art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 – Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Archiviazione  - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte - Art. 55-quater, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Rilevato che 1. il Comune di (…) ha applicato nei confronti di (…) sua [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 – Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest’ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest’ultimo

Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell'art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione – con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento – senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6911 depositato l’ 8 marzo 2023 – Inottemperante all’ordine dei superiori e sanzione disciplinare conservativa

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6911 depositato l' 8 marzo 2023 Lavoro - Sanzione disciplinare conservativa - Inottemperante all'ordine dei superiori - Compatibilità degli ordini impartiti dal datore con la disciplina dettata dal Codice della Strada - Rigetto Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della [...]

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