SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, Sentenza n. 8558 depositata il 27 marzo 2023 – Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, stante la natura pubblicistica della materia

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, stante la natura pubblicistica della materia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8453 depositata il 24 marzo 2023 – In relazione all’assenza ingiustificata, che la disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell’elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa

In relazione all'assenza ingiustificata, che la disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8410 depositata il 23 marzo 2023 – In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale

In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7866 depositata il 17 marzo 2023 – In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell’addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una “doppia fase di contestazione”, così da consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell'addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una "doppia fase di contestazione", così da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7799 depositata il 17 marzo 2023 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7712 depositata il 16 marzo 2023 – Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L’art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L'art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 – Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Archiviazione  - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte - Art. 55-quater, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Rilevato che 1. il Comune di (…) ha applicato nei confronti di (…) sua [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 – Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest’ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest’ultimo

Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell'art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo

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