SANZIONI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 6, sentenza n. 5336 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell’imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell’imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d’imposta tardivamente versato

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d'imposta tardivamente versato

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 7, sentenza n. 7147 depositata il 5 luglio 2022 – In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

In caso di accoglimento parziale del ricorso, esperito dopo il mancato accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione, sanzioni e interessi devono essere calcolati e riscossi in base a quanto deciso con la sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 26706 depositata il 12 settembre 2022 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi. Il primo è costituito da una valutazione analitica degli elementi indiziari, il secondo da una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Per cui deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi

In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi. Il primo è costituito da una valutazione analitica degli elementi indiziari, il secondo da una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Per cui deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi

Modello 770 – Operazioni Quadro SO – Ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [ALFA] (nel prosieguo istante), fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2022, n. 33644 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi

Corte di Cassazione sentenza n. 25894 depositata il 2 settembre 2022 – Qualora l’amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l’esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico. Ai fini della detrazione IVA, non è tanto la natura degli obblighi violati ma gli effetti che la violazione è capace di produrre, nel senso che anche violazioni di ordine formale, come individuate dalla Corte di Giustizia, possono determinare la perdita del diritto alla detrazione quando, in estrema sintesi, «l) la violazione ha l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) l’inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell’imposta

Qualora l'amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l'esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico Ai fini della detrazione IVA, non è tanto la natura degli obblighi violati ma gli effetti che la violazione è capace di produrre, nel senso che anche violazioni di ordine formale, come individuate dalla Corte di Giustizia, possono determinare la perdita del diritto alla detrazione quando, in estrema sintesi, «l) la violazione ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) l'inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell'imposta

Corte di Cassazione sentenza n. 25857 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite e ciò per evitare la presunzione di rinuncia alle stesse a mente dell’art. 346 cod. proc. civ.; non occorre, quindi, proporre appello incidentale, che è richiesto solo per le domande proposte, esaminate e rigettate dal primo giudice, anche in modo implicito

Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre, al fine di evitare preclusioni, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite e ciò per evitare la presunzione di rinuncia alle stesse a mente dell’art. 346 cod. proc. civ.; non occorre, quindi, proporre appello incidentale, che è richiesto solo per le domande proposte, esaminate e rigettate dal primo giudice, anche in modo implicito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30934 – In tema di illeciti amministrativi, l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell’analogia, risultante dall’art. 1 della legge n. 689/81, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

In tema di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689/81, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

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