SANZIONI

Corte di Cassazione ordinanza n. 22898 depositata il 21 luglio 2022 – Il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione

Il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento

In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29608 – In tema di sanzioni amministrative, l’esercizio da parte del giudice del potere di modificare l’ordinanza amministrativa anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell’autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l’esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell’importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29272 – La fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali

La fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 01 ottobre 2022 – Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 01 ottobre 2022 Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. Si comunica che, a decorrere dal 22 settembre 2022 e fino al termine di novanta giorni, il decreto direttoriale n. 77 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28406 – In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie sono diverse le finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”. Inoltre per le prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro

In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture obbligatorie sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa per cui non sussiste violazione del principio del divieto del "ne bis in idem". Inoltre per le prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28381 – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2022, n. 28208 – In presenza dell’accertamento giudiziale di esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, ricorra l’ipotesi di «evasione» contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge nr. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di «omissione» contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma

In presenza dell'accertamento giudiziale di esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, ricorra l'ipotesi di «evasione» contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge nr. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di «omissione» contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma

Torna in cima