SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26489 – In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, l’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nell’art. 1, comma 1, della l. n. 248 del 2006, è inapplicabile

In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, l'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nell'art. 1, comma 1, della I. n. 248 del 2006, è inapplicabile, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, nella parte in cui prevede che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26431 – Il regime di deducibilità dell’indennità di fine rapporto agli amministratori è quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto in mancanza vige il principio di cassa – La disapplicazione delle sanzioni opera anche anche per mancanza di precedenti giurisprudenziali

Il regime di deducibilità dell'indennità di fine rapporto agli amministratori è quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto in mancanza vige il principio di cassa - La disapplicazione delle sanzioni opera anche anche per mancanza di precedenti giurisprudenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26178 – La sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997, avendo funzione afflittiva, è sottoponibile al regime del favor rei di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997

La sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività nel caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997, avendo funzione afflittiva, è sottoponibile al regime del favor rei di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25545 – In tema di natura e criteri di operatività dell’apparato sanzionatorio conseguente alle inadempienze contributive l’obbligazione relativa alle somme aggiuntive ha natura di sanzione civile e non amministrativa

sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex legepredeterminata il cui relativo credito sorge "de iurè" alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato - pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24753- In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione

in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis c.p.c., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24001 – La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa

«La previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa».

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24048 – Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente

Omessa tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi il cui inadempimento imputabile al CAF non è sanzionabile il contribuente. L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, che rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata, non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alle finalità che la parte intende perseguire

Privacy – GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Comunicato 01 ottobre 2018 – Sanzioni ridotte per le contestazioni pendenti. Le istruzioni del Garante

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Comunicato 01 ottobre 2018 Sanzioni ridotte per le contestazioni pendenti. Le istruzioni del Garante Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L’agevolazione è stata [...]

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