sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 4329 depositata il 1° febbraio 2024 – Il travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione

Il travisamento consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione

Manuale informativo per la prevenzione nelle aziende pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

E' stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il  “ Manuale informativo per la prevenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “.  Con il suddetto manuale il Ministero, senza alcuna pretesa di esaustività, fornisce quegli elementi informativi essenziali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni e spunti [...]

Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08) – Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)” - [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4210 depositata il 31 gennaio 2024 – In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" o al "vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento

Responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 scatta in presenza di infortunio sul lavoro

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4210 depositata il 31 gennaio 2024, intervenendo in tema di responsabilità amministrativa, ha ribadito che "... in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49495 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, sia interruttiva del nesso di condizionamento si realizza nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, sia interruttiva del nesso di condizionamento si realizza nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 – L’azione di regresso, esercitata dall’INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva

L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

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