sicurezza sul lavoro

Responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 scatta in presenza di infortunio sul lavoro

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4210 depositata il 31 gennaio 2024, intervenendo in tema di responsabilità amministrativa, ha ribadito che "... in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49495 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, sia interruttiva del nesso di condizionamento si realizza nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, sia interruttiva del nesso di condizionamento si realizza nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 – In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 – L’azione di regresso, esercitata dall’INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva

L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50818 depositata il 20 dicembre 2023 – L’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l’area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l'area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 – Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49296 depositata il 12 dicembre 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48520 depositata il 6 dicembre 2023 – Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

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