sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50818 depositata il 20 dicembre 2023 – L’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l’area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l'area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 – Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49296 depositata il 12 dicembre 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48520 depositata il 6 dicembre 2023 – Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48046 depositata il 1° dicembre 2023 – L’obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta (art. 111, comma 5); nell’ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti doveva, dunque, essere valutata la responsabilità colposa dell’imputato per l’omissione di cautele atte a minimizzare il rischio di caduta

L'obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta (art. 111, comma 5); nell'ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti doveva, dunque, essere valutata la responsabilità colposa dell'imputato per l'omissione di cautele atte a minimizzare il rischio di caduta

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 47904 depositata il 1° dicembre 2023 – La valorizzazione dei protocolli, da parte del legislatore dell’emergenza, non è stata effettuata in termini generici o astratti, ma attraverso una diretta, indiscutibile correlazione con gli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., nel senso appunto che, per ciò che riguarda i rischi da contagio COVID, i datori di lavoro pubblici e privati “adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.” applicando le prescrizioni e adottando le misure contenute nei protocolli

La valorizzazione dei protocolli, da parte del legislatore dell'emergenza, non è stata effettuata in termini generici o astratti, ma attraverso una diretta, indiscutibile correlazione con gli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., nel senso appunto che, per ciò che riguarda i rischi da contagio COVID, i datori di lavoro pubblici e privati "adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c." applicando le prescrizioni e adottando le misure contenute nei protocolli

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 47401 depositata il 27 novembre 2023 – In caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo, può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l’evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno preventivamente non riconoscibili né verificabili da tecnico specializzato tramite consulenza

In caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo, può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno preventivamente non riconoscibili né verificabili da tecnico specializzato tramite consulenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44906 depositate l’ 8 novembre 2023 – In assenza della parte civile, il proscioglimento nel merito a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, comma 2, è consentito al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento

In assenza della parte civile, il proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, comma 2, è consentito al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento

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