sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12332 depositata il 26 marzo 2024 – Il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l’imputazione dell’evento al primo agente, a meno che, in relazione all’intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all’evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L’imputazione non sarà invece esclusa quando l’evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente

Il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, a meno che, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente

Commette il reato di stalking sul luogo di lavoro colui che oltre alla minaccia ed alla violenza pone in essere un quid pluris consistente nel condizionamento

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4567 depositata il 1° febbraio 2024, intervenendo in tema sicurezza sui luoghi di lavoro e tema di stalking occupazionale, ha precisato che commette il delitto di violenza privata, art. 610 c.p., chi nei confronti dei propri dipendenti, oltre alla minaccia ed alla violenza in sé, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8375 depositata il 27 febbraio 2024 – In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8380 depositata il 27 febbraio 2024 – Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Ne consegue che le relative prescrizioni – con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 – dovevano intendersi come trovanti applicazione a qualsiasi luogo di lavoro

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. Ne consegue che le relative prescrizioni - con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 - dovevano intendersi come trovanti applicazione a qualsiasi luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8293 depositata il 26 febbraio 2024 – Fatto lesivo occorso al lavoratore per assenza del dispositivo di protezione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8293 depositata il 26 febbraio 2024 Dispositivo di protezione - Fatto lesivo occorso al lavoratore - Delega alla sicurezza - Rigetto Fatto 1. Con sentenza dell'8/5/2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il 22/9/2020 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, all'esito [...]

D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 1937 del 7 marzo 2024

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 1937 del 7 marzo 2024 D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti Si fa riferimento ai chiarimenti da ultimo forniti con nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024 della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7414 depositata il 20 febbraio 2024 – Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall’art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui tale garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7413 depositata il 20 febbraio 2024 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

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