sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38659 – In materia d’infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di  equivalenza delle condizioni

In materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di  equivalenza delle condizioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38658 – In merito agli effetti sul processo dei vizi della notifica dell’atto di riassunzione regolarmente depositato, ne ha escluso l’estinzione, affermandone la legittimità a condizione che esso contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, e sostenendo la correttezza della decisione dei giudice del merito di concedere un nuovo termine perentorio alla parte procedente

In merito agli effetti sul processo dei vizi della notifica dell'atto di riassunzione regolarmente depositato, ne ha escluso l'estinzione, affermandone la legittimità a condizione che esso contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, e sostenendo la correttezza della decisione dei giudice del merito di concedere un nuovo termine perentorio alla parte procedente. In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2021, n. 35671 – In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in  capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subìto dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in  capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subìto dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 36865 – La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l’evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l'evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364 – In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento

In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35337 – In materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 c.c. non delinei un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinei un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 35061 – La mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, poichè, in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere o integrare la motivazione anche a fronte di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4

La mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, poichè, in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere o integrare la motivazione anche a fronte di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., n. 4

LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening Art. 1 1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, [...]

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