sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 45959 depositata il 15 dicembre 2021 – Omessa manutenzione edile degli ambienti di vita e di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 45959 depositata il 15 dicembre 2021 Sicurezza - Omessa manutenzione edile degli ambienti di vita e di lavoro - Manzione elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Estinzione del reato - Prescrizione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Napoli condannava [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38882 – La speciale azione di regresso spettante all’INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio, ivi incluso il legale rappresentante della società

La speciale azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio, ivi incluso il legale rappresentante della società

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Circolare 09 dicembre 2021 n. 4 – Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Circolare 09 dicembre 2021 n. 4 Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) La circolare n. 3 del 9 novembre u.s. ha fornito prime indicazioni in merito [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38659 – In materia d’infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di  equivalenza delle condizioni

In materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di  equivalenza delle condizioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38658 – In merito agli effetti sul processo dei vizi della notifica dell’atto di riassunzione regolarmente depositato, ne ha escluso l’estinzione, affermandone la legittimità a condizione che esso contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, e sostenendo la correttezza della decisione dei giudice del merito di concedere un nuovo termine perentorio alla parte procedente

In merito agli effetti sul processo dei vizi della notifica dell'atto di riassunzione regolarmente depositato, ne ha escluso l'estinzione, affermandone la legittimità a condizione che esso contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire, e sostenendo la correttezza della decisione dei giudice del merito di concedere un nuovo termine perentorio alla parte procedente. In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2021, n. 35671 – In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in  capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subìto dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in  capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento e sino al 16 per cento, subìto dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 36865 – La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l’evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l'evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364 – In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento

In base al quale del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento

Torna in cima