sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 agosto 2021, n. 22871 – La nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale

La nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale

TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza 28 luglio 2021, n. 18441 – Il prestatore di lavoro, nello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto (non solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative ma anche) a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto

Il prestatore di lavoro, nello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto (non solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative ma anche) a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell'integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30231 depositata il 3 agosto 2021 – La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2021, n. 21074 – In caso di infortunio la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento

In caso di infortunio la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28160 depositata il 21 luglio 2021 – L’art. 72 d.lgs. 81/08 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) si applica, sulla base del dato testuale, a “chiunque” conceda in uso attrezzature di lavoro (la forma contrattuale con cui si realizza la concessione in uso è del tutto indifferente

L'art. 72 d.lgs. 81/08 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) si applica, sulla base del dato testuale, a "chiunque" conceda in uso attrezzature di lavoro (la forma contrattuale con cui si realizza la concessione in uso è del tutto indifferente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26331 depositata il 12 luglio 2021 – Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

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