sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26331 depositata il 12 luglio 2021 – Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza depositata il 7 luglio 2021 – Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 02 luglio 2021, n. 4639 – Tutela dei lavoratori – Stress termico ambientale

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 02 luglio 2021, n. 4639 Tutela dei lavoratori - Stress termico ambientale In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l’opportunità di intensificare le azioni di [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza  n. 25062 depositata il 1° luglio 2021 – Il lavoratore, pur non potendo ingerirsi nell’organizzazione aziendale, ha l’obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di estremo rischio per la sicurezza, con la conseguenza che l’accettazione del rischio connesso all’esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l’inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati

Il lavoratore, pur non potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di estremo rischio per la sicurezza, con la conseguenza che l'accettazione del rischio connesso all'esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l'inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 24915 – La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto

La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 24908 – Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli – Ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 231/2001 dalla scansione procedimentale segnata dall’invio dell’informazione di garanzia all’ente, che contiene, tra l’altro, l’avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39., comma 2, l’urgenza della reazione difensiva non può prevalere sulla disciplina speciale dettata da quest’ultima disposizione

Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli - Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 231/2001 dalla scansione procedimentale segnata dall'invio dell'informazione di garanzia all'ente, che contiene, tra l'altro, l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39., comma 2, l'urgenza della reazione difensiva non può prevalere sulla disciplina speciale dettata da quest'ultima disposizione

Torna in cima