sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24915 depositata il 30 giugno 2021 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24908 depositata il 30 giugno 2021 – Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24908 depositata il 30 giugno 2021 Sicurezza sul lavoro - Decesso del lavoratore - Mancata predisposizione di linee vita nel cantiere - Responsabilità - Obbligo di accertare che il preposto usi effettivamente i poteri conferitigli Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2021, n. 14991 – Nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell’esecuzione dell’appalto, causalmente collegati alla violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.

Nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell'esecuzione dell'appalto, causalmente collegati alla violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19560 depositata il 18 maggio 2021 – E’ responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

E' responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18951 depositata il 14 maggio 2021 – La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo

Torna in cima