sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2021, n. 14991 – Nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell’esecuzione dell’appalto, causalmente collegati alla violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.

Nel nostro ordinamento non è configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli eventi verificatisi nell'esecuzione dell'appalto, causalmente collegati alla violazione dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19560 depositata il 18 maggio 2021 – E’ responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

E' responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18951 depositata il 14 maggio 2021 – La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo

Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy – Disponibile anche il documento sul ruolo del medico competente – GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Comunicato 14 maggio 2021

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Comunicato 14 maggio 2021 Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy - Disponibile anche il documento sul ruolo del medico competente Il Garante per la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2021, n. 11116 – In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11452 depositata il 25 marzo 2021 – Il decreto legislativo n.231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente “amministrativa da reato”), rappresentata da una fattispecie complessa in virtù della quale per configurare la responsabilità dell’ente è necessario non solo il compimento di un fatto-reato commesso da coloro che rivestono (in fatto o di diritto) una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante da una colpa di organizzazione

Il decreto legislativo n.231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente "amministrativa da reato"), rappresentata da una fattispecie complessa in virtù della quale per configurare la responsabilità dell'ente è necessario non solo il compimento di un fatto-reato commesso da coloro che rivestono (in fatto o di diritto) una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante da una colpa di organizzazione

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