sicurezza sul lavoro

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045 – La raccomandazione dei vaccini o l’obbligatorietà di questi risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro che già discenderebbe in questa fase di emergenza dall’applicazione combinata della regola generale di cui all’art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività

La raccomandazione dei vaccini o l’obbligatorietà di questi risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro che già discenderebbe in questa fase di emergenza dall’applicazione combinata della regola generale di cui all’art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33595 depositata il 10 settembre 2021 – In materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto

In materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28353 – In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27576 – In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27253 – Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all’accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36153 depositata il 5 ottobre 2021 – Macchinario sprovvisto di sistema di blocco automatico

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36153 depositata il 5 ottobre 2021 Infortunio sul lavoro - Macchinario sprovvisto di sistema di blocco automatico - Violazione delle norme sulla prevenzione - Abnormità del comportamento del lavoratore Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa in data 1 aprile 2019, ha parzialmente [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 35652 depositata il 29 settembre 2021 – L’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato

L'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato

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