TRIBUTI INDIRETTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20572 depositata il 24 luglio 2024 – La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il Giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il Giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili

Iva e Imposta di Registro – Trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell’ambito di una più ampia operazione di permuta – Risposta n. 163 del 29 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 163 del 29 luglio 2024 Iva e Imposta di Registro – Trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell'ambito di una più ampia operazione di permuta. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18862 depositata il 10 luglio 2024 – In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria

In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria

Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Operazione di finanziamento formata all’estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia – Risposta n. 150 dell’ 11 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 150 dell' 11 luglio 2024 Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Operazione di finanziamento formata all'estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

Cessione di asset materiali e immateriali – Precedente acquisto intracomunitario di beni – Assenza di un’azienda – Imposta sul valore aggiunto – Imposta di registro – Risposta n. 149 dell’ 11 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 149 dell' 11 luglio 2024 Cessione di asset materiali e immateriali - Precedente acquisto intracomunitario di beni - Assenza di un'azienda - Imposta sul valore aggiunto - Imposta di registro Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA 1 s.r.l., ora ALFA s.r.l. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18080 depositata il 1° luglio 2024 – In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte

Trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali – Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria – Risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 Consulenza giuridica - Trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali - Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria Con istanza di consulenza giuridica è stato esposto il seguente quesito Quesito La [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità

Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità

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