TRIBUTI INDIRETTI

Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Operazione di finanziamento formata all’estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia – Risposta n. 150 dell’ 11 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 150 dell' 11 luglio 2024 Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Operazione di finanziamento formata all'estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

Cessione di asset materiali e immateriali – Precedente acquisto intracomunitario di beni – Assenza di un’azienda – Imposta sul valore aggiunto – Imposta di registro – Risposta n. 149 dell’ 11 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 149 dell' 11 luglio 2024 Cessione di asset materiali e immateriali - Precedente acquisto intracomunitario di beni - Assenza di un'azienda - Imposta sul valore aggiunto - Imposta di registro Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA 1 s.r.l., ora ALFA s.r.l. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18080 depositata il 1° luglio 2024 – In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come, più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità, previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod. civ. , deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte

Trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali – Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria – Risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 Consulenza giuridica - Trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali - Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria Con istanza di consulenza giuridica è stato esposto il seguente quesito Quesito La [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità

Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità

Il contribuente che vende un immobile il cui effetto traslativo è soggetto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo paga l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 15964 depositata il 7 giugno 2024, intervenendo in tema di imposta di registro ed atti sottoposti a condizioni, ha statuito che "... l’effetto traslativo, una volta pagato il prezzo, avrebbe avuto efficacia ex tunc (...) va cioè negata la sussistenza di un diritto reale di aspettativa [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15964 depositata il 7 giugno 2024 – Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14913 depositata il 28 maggio 2024 – In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative

In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative

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