TRIBUTI INDIRETTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 769 depositata il 13 giugno 2024 – È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25607 depositata il 25 settembre 2024 – In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis, assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo D.Lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis, assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo D.Lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione n. 1, di Bergamo sentenza n. 251 depositata il 22 maggio 2024 – In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’ art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell’ art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell' art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell' art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

Applicazione dell’imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale – Risposta n. 185 del 18 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 185 del 18 settembre 2024 Applicazione dell'imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante rappresenta che intende locare un proprio immobile adibito a studio medico che, come specificato [...]

Dichiarazione delle cripto-attività possedute e imposta di bollo – Risposta n. 181 del 12 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 181 del 12 settembre 2024 Dichiarazione delle cripto-attività possedute e imposta di bollo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante (di seguito ''Istante'') detiene bitcoin presso una società di diritto italiano (di seguito, ''Società'') iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21318 depositata il 30 luglio 2024 – In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell'immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990

Torna in cima