tributi locali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31746 – TARSU – La istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l’art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”)

TARSU - la istituzione del servizio è condizione imprescindibile della debenza della tassa (l'art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa"), non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento dell'iniziale ricorso della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31749 – TARSU – Il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93 conferisce al Comune la facoltà di riduzione della tariffa unitaria di un importo non superiore ad un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di... c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività", e così - con il termine "può" - rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31707 – Imposta sulla pubblicità – L’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

Imposta sulla pubblicità - L'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la imposizione del messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31368 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31025 – ICI – Le disposizioni esonerative in questione “continuano” ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L’utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l’operatività dell’esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e ‘nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944

ICI - Le disposizioni esonerative in questione "continuano" ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L'utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l'operatività dell'esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e 'nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 22 novembre 2018 n. 209 – Illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 novembre 2018 n. 209 Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone e iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) - Legge della Regione Liguria 4 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30522 – Quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare

i requisiti primi dell'atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd "verifica per microzone" secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell'insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell'insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30521 – ICI – I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unita immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento e dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unita immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si e provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...]. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unita immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non e la mera evoluzione del mercato immobiliare, ne la mera richiesta del Comune, bensi l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16/02/2005 (G.U. n. 40 del 18/02/2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l'intervento e possibile nelle microzone «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato [...] e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»

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