CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2018, n. 32958 – Con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l’accettazione del committente
in tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza"