TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32428 – Le svalutazioni dei crediti, configuranti componenti negativi del reddito d’impresa e distinzione tra spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione

Ai fini della distinzione tra spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione, questa Corte ha reiteratamente evidenziato che le prime sono relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, quelle di pubblicità o di propaganda sono afferenti ad iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta (Cass., ord. n. 28695 del 2017); a proposito delle spese di sponsorizzazione è stato peraltro anche sottolineato che il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., ord. n. 14232 del 2017). Si è anche chiarito che la distinzione tra le une e le altre si riconduce agli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32417 – I costi per l’acquisizione di diritti televisivi sportivi preordinati all’obiettivo di lungo termine, caratterizzato dalla sottoscrizione di abbonamenti e dalla conquista di clienti, vanno per tale ragione, equiparate ai costi di impianto e di ampliamento, con la connessa possibilità di diluizione in più esercizi come quote di ammortamento

in tema di deduzioni ai fini IRPEG ed IRAP, i costi di natura straordinaria per la loro utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, numero 5), cod. civ., possono - previo consenso del collegio sindacale ove esistente - essere iscritti nell'attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti, ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale invece di far gravare i costi interamente sull'esercizio in cui sono stati sostenuti; tale valutazione, ai fini della graduazione del beneficio, deve tenere conto che l'iscrizione di queste spese all'attivo dello stato patrimoniale è consentita, oltre che dall'utilità pluriennale, di cui siano causa immediata e diretta, anche dalla circostanza che esse non abbiano avuto, come contropartita, l'incremento di valore di specifici beni o diritti anch'essi iscritti all'attivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32411 – Le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro anni successivi

in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda - nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inadeguatamente motivata l'esclusione delle valide ragioni economiche dell'acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era "capogruppo"

Regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s. – Risposta 13 dicembre 2018, n. 107 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 dicembre 2018, n. 107 Articoli 9, 54 e 171 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.. Quesito Lo studio associato ALFA è un’associazione tra professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32254 – In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, non dall’art. 109 co. 5 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, non dall'art. 109 co. 5 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32268 – Le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni risultano esenti da imposizione (in tutto o limitatamente al 60 per cento della plusvalenza realizzata, a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente) e, simmetricamente le minusvalenze risultano indeducibili

la svalutazione così effettuata è indeducibile sia perchè avvenuta nella vigenza della nuova normativa sia perchè non è applicabile l'invocata norma transitoria sopra citata per più ragioni; infatti, la deducibilità della svalutazione realizzata nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa (anni di imposta 2004/2005) è subordinata al fatto che la medesima svalutazione sia stata effettuata e ripresa a tassazione nel biennio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (anni 2003 e 2002);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258 – L’importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art. 10 del TUIR

l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'art. 10 del TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32082 – Istanza di rimborso delle maggiori imposte trattenute dall’Inps sulla pensione integrativa per non aver applicato il trattamento più favorevole dell’art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 252 del 2005

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32082 Accertamento - Istanza di rimborso delle maggiori imposte - Fondo Integrativo - Trattamento più favorevole - Contenzioso tributario Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate, con tre motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1102/25/2016, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il [...]

Torna in cima