TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23698 – La deducibilità dei costi per “consulenza, studio e assistenza” in base all’art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l’ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

La deducibilità dei costi per "consulenza, studio e assistenza" in base all'art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l'ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25515 – In tema di determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore dell’avviamento, costituente qualità dell’azienda, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato

In tema di determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore dell'avviamento, costituente qualità dell'azienda, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25501 – L’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 legge 448/2001 è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva

«in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri».

Valutazione anti-abuso di un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare – Risposta 12 ottobre 2018, n. 36 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 ottobre 2018, n. 36 Valutazione anti-abuso di un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare. Interpello art. 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 173 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Quesito La società ALFA s.n.c. (di seguito "l’istante" o [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25254 – Ai fini delle imposte IRPEG ed IRAP il momento in cui l’impresa incassa il corrispettivo della cessione dell’immobile coincide con l’acquisizione del terreno, giacché il corrispettivo è rappresentato dal valore del terreno

in tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, poiché è in quel momento che si perfeziona il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 c.c.: pertanto, è onere dell'amministrazione finanziaria provare se e quando sia intervenuta l'accettazione da parte del committente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25217 – In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito seguono il principio di “competenza economica”, stabilito in generale dall’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell’incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l’ultimazione della prestazione

in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito - inderogabili, sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario - seguono il principio di "competenza economica", stabilito in generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l'ultimazione della prestazione. Il costo, perciò, inerisce temporalmente all'esercizio in corso al momento dell'ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data della fatturazione e dell'effettivo pagamento del corrispettivo imputato nel conto economico»

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