INPS – Messaggio 21 luglio 2020, n. 2901

Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.  Effetti conseguenti all’applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative

1. Premessa

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di un ulteriore duplice intervento ad opera, prima, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, della citata legge di conversione, che ne fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti e replica la disciplina ivi indicata, qui di interesse, agli articoli 68, 70, 70-bis e 71 del decreto-legge n. 34/2020).

In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Secondo il disposto normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto-legge ha stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Con il messaggio n. 2489/2020 e le successive circolari n. 84 e n. 86 del 2020 è stata illustrata la disciplina relativa ai nuovi termini di presentazione delle domande, come sopra riepilogata. Sulla portata della norma e, in particolare, in relazione ai diversi e rilevanti effetti che discendono dall’applicazione del nuovo regime decadenziale introdotto dal citato decreto-legge n. 52/2020, si forniscono di seguito indicazioni operative su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-legge n. 52/2020.

Le indicazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.

2. Modalità operative e gestionali

Nelle more dell’implementazione delle nuove funzionalità informatiche, il cui rilascio sarà  comunicato con apposito messaggio, le Strutture territoriali, ai fini della gestione del regime decadenziale, opereranno, in fase di prima applicazione, come segue. Rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli operatori – in considerazione dei rilevanti effetti che dalla stessa discendono – provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda.

All’esito sopra descritto, le Aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le Aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

3. Fase transitoria: rifinanziamenti CIGD; trattamento di CIGD per gli sportivi professionisti e per le aziende plurilocalizzate: decorrenze del regime decadenziale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020

Con la circolare n. 86/2020 sono state illustrate le modifiche apportate alla disciplina della CIGD ad opera dei citati decreti-legge n. 34/2020 e n. 52/2020.

Con riguardo alla previsione di cui all’articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’articolo 71 del menzionato decreto-legge n. 34/2020, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS su domanda dei datori di lavoro, si comunica che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato.

In conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 – deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In relazione al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decretolegge n. 34/2020, in favore degli sportivi professionisti nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all’Istituto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020, si precisa quanto segue.

In ragione del recente riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle competenze a carico dell’Istituto per la gestione delle domande di queste due misure, le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio.

Pertanto, su avviso conforme ministeriale, gli effetti del regime decadenziale sopra decritto, relativo alle istanze di concessione dei due trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito messaggio. In tal senso, deve intendersi modificato il termine di 15 giorni di cui al messaggio n. 2856/2020.