UE – Direttiva 18 febbraio 2019, n. 2019/475

Recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE l’articolo 6 è così modificato:

1) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) Campione d’Italia;

g) le acque italiane del Lago di Lugano.»;

2) al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 2

All’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2008/118/CE le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 3

1. Entro il 31 dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.