INPS – Circolare n. 31 del 20 marzo 2023

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.

INDICE

1. Premessa

2. Interesse di dilazione e di differimento

3. Sanzioni civili

4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

1. Premessa

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) (NOTA 1) che, a decorrere dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione (NOTA 2) per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

3. Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 22 marzo 2023, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti) (NOTA 3).

La misura del 9% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8 (NOTA 4).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60%dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9% annuo (NOTA 5).

4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali (NOTA 6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese (NOTA 7).

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno) (NOTA 8), a decorrere dal 22 marzo 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%) (NOTA 9), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Note:

(1) Il Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto del 26 settembre 2005 (G.U. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 13, comma 1: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”; Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, articolo 3, comma 4: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.

(3) Articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: (omissis)

“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

(4) Articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: (omissis)

“b) (omissis) Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.

(5) Articolo 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:

“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5 e Allegato n. 2.

(7) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, punto 2, primo periodo.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 220:

“Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori”.

(8) Circolare n. 2 del 4 gennaio 2023.

(9) Nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 si applica il tasso legale (5%); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000 si applica il tasso legale maggiorato di 2 punti (7%). Tenuto conto che la variazione al 5% in ragione d’anno del saggio di interesse legale è stata fissata con il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tali misure hanno già trovato applicazione dalla medesima data del 1° gennaio 2023.