Agenzia delle Entrate – Circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 – Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore
CIRCOLARE N. 30/E
OGGETTO: Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore.
Sommario
1. PREMESSA…………………………………………………………………………………………………. 2
2. COMPILAZIONE QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA……………… 2
3. STUDIO DI SETTORE VG68U – CREDITO DI IMPOSTA PER IL GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE……………………………………………………………………………………. 4
4. CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE………………………………………….. 6
5. STAMPE DI GERICO ………………………………………………………………………………….. 8
6. APPRENDISTI……………………………………………………………………………………………… 8
7. STUDIO DI SETTORE UG99U – ANOMALIA PER L’INDICATORE DI
COERENZA “VALORE AGGIUNTO LORDO PER ADDETTO”………………………… 9
8. EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – PERIODO DI NON NORMALE
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ……………………………………………………………………. 9
9. INDICATORI DI NORMALITÀ E CAUSE GIUSTIFICATIVE ……………………… 11
1. PREMESSA
La presente circolare riporta le risposte fornite ad alcuni quesiti pervenuti all’Agenzia delle Entrate, per i quali si è già provveduto a fornire riscontro, relativi all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012.
2. COMPILAZIONE QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA
È stato chiesto di conoscere la corretta modalità di compilazione del quadro T – Congiuntura economica, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nel quadro T – Congiuntura economica, infatti, è prevista l’indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica.
Ai fini di tale compilazione, i contribuenti con le caratteristiche in precedenza evidenziate devono fare attenzione a fornire i dati contabili da indicare nel predetto quadro (così come previsto anche per la compilazione dei quadri F e G degli Elementi contabili) senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
Ad esempio, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali dovrà essere determinato in relazione alle merci che erano effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi”, erano stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.
Nella richiesta di chiarimenti è stato evidenziato che la riconciliazione di dati, mentre non presenta eccessive difficoltà per quanto concerne il quadro F, risulta complessa in relazione al quadro T. È di tutta evidenza, infatti, che i dati da indicare nel citato quadro T, affinché il correttivo individuale possa correttamente funzionare, comportano la determinazione di valori non contabilmente registrati negli anni 2010 e 2011 (ad esempio, per le rimanenze iniziali e finali di beni).
Per compilare tale quadro sarebbe necessario, a posteriori, ricostruire una contabilità semplificata per le annualità pregresse, con notevole dispendio di tempo e rilevanti probabilità di errore.
In considerazione della gravosità dell’intervento (e della difficoltà di ricostruire i citati valori) è stata prospettata dall’istante la possibilità di non far compilare il quadro T dai contribuenti in argomento, con la conseguenza che gli stessi non potrebbero accedere ai correttivi “crisi” e andrebbero ad esplicitare la specifica situazione soggettiva nelle annotazioni di GERICO, ricordando al contempo che il regime dei minimi pone solo l’obbligo di numerazione e conservazione dei documenti contabili.
Tanto premesso, si evidenzia che la crisi economica, che ha avuto effetti anche per il 2012, ha comportato la necessità di individuare, in analogia a come operato per i periodi d’imposta precedenti il 2012, alcuni correttivi in grado di “riequilibrare” la stima dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle mutate condizioni economiche.
Al riguardo, con il decreto ministeriale 23 maggio 2013, è stata approvata, per il periodo d’imposta 2012, in base a quanto previsto dall’articolo 8 del decretolegge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore al fine di cogliere gli effetti della crisi economica e dei mercati.
L’applicazione dei citati correttivi comporta che il contribuente indichi alcuni dati per rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi.
È stato quindi predisposto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2012, contenente i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi stessi, che richiede anche l’indicazione di importi riferibili a periodi di imposta precedenti.
In particolare, tra gli altri, viene chiesto di indicare i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica) e di compilare alcune voci di costo relative ai periodi di imposta 2010 e 2011.
Giova ricordare che la compilazione del quadro T consente ai contribuenti che risultano:
− non normali in relazione all’indicatore “Durata delle scorte”, di fruire del correttivo che interviene sulla soglia massima di normalità economica del medesimo indicatore;
− non congrui, di fruire dei correttivi “specifici” (relativi agli studi VG68U, VG72A e VG72B) e dei correttivi “congiunturali individuali”.
Ai fini della corretta applicazione dei correttivi “crisi”, in fase di compilazione del quadro T i contribuenti esercenti attività d’impresa, che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, dovrebbero fornire i dati contabili da indicare nel predetto quadro senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
È stato chiesto un chiarimento in ordine alla “valenza” delle stampe prodotte dall’applicativo di supporto agli utenti GERICO.
Al riguardo, si ricorda che il punto 3.3 del Provvedimento 27 maggio 2013 di approvazione della modulistica per gli studi di settore relativa al periodo di imposta 2012 prevede che “I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento”.
In merito, si rileva che, per il periodo di imposta 2012, ai fini sopra citati, è sufficiente la stampa del modello effettuata dall’applicativo GERICO attesa la specifica struttura e sequenza.
6. APPRENDISTI
Nelle istruzioni alla compilazione del modello relativo allo studio UG93U è specificato che nel rigo A15 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta 2012.
Le citate istruzioni prevedono, inoltre, che tale dato sia stato indicato anche nei precedenti righi relativi ai dipendenti. Al riguardo, è stato chiesto in quale dei “precedenti righi relativi ai dipendenti” collocare le giornate relative agli apprendisti. In merito al quesito posto si fa presente che, attesa la specificità della tipologia di soggetti in argomento e la durata del relativo rapporto di lavoro, il dato degli apprendisti deve essere indicato nel rigo A05 (“Assunti con contratto di inserimento, a termine, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) del modello UG93U.
Diversamente, per gli studi di settore che prevedono il rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”, si fa presente che il numero delle giornate retribuite degli apprendisti andrà indicata in tale campo.
7. STUDIO DI SETTORE UG99U – ANOMALIA PER L’INDICATORE DI COERENZA “VALORE AGGIUNTO LORDO PER ADDETTO”
In relazione allo studio UG99U è stato fatto presente che il software GERICO 2013 propone valori di incoerenza con riferimento all’indicatore “valore aggiunto lordo per addetto” nei confronti dei contribuenti che dichiarano reddito d’impresa e che risultano assegnati al cluster 13.
In particolare, è stata segnalata la coincidenza tra i valori di soglia minimo e massimo del citato indicatore per un soggetto che, sulla base dei dati indicati nel modello, venga assegnato al citato cluster 13.
Attesa la rilevanza delle risultanze degli indicatori previsti dagli studi di settore per le attività di analisi del rischio e di selezione, al fine di individuare le posizioni soggettive di maggiore interesse potenziale per il controllo, nel caso di specie gli Uffici non terranno conto del posizionamento del solo indicatore in argomento, ma di tutti gli indicatori previsti dallo studio e, più in generale, della coerenza dei diversi dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità.
8. EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, di approvazione della modulistica degli studi di settore, da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012, ha escluso l’obbligo di presentazione del relativo modello per i soggetti con residenza (se diversi dalle persone fisiche, sede legale) o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale del 1 giugno 2012 che:
A. presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
B. hanno cessato l’attività;
C. si trovano in liquidazione volontaria.
In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera A) è stato chiesto se sia possibile ipotizzare la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, tra l’altro, nei seguenti casi:
− danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
− danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
− contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
− contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
In merito si osserva che nei casi prospettati effettivamente è possibile ritenere che i soggetti d’imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell’attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello. Ovviamente, i casi in argomento sono esemplificativi e non esaustivi della possibili situazioni di non normale svolgimento dell’attività; si richiamano in questa sede anche i chiarimenti forniti al precedente paragrafo 4 “Cessazione dell’attività prevalente”.
9. INDICATORI DI NORMALITÀ E CAUSE GIUSTIFICATIVE
Un contribuente risulta non coerente alle risultanze di un indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” e ritiene che tale situazione sia dovuta all’indicazione, nel rigo F23 – “Altri componenti negativi” del modello studi di settore, dell’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4- bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Si chiede quale comportamento adottare, in sede dichiarativa, nel caso di specie.
Al riguardo si osserva che nel paragrafo 5.4.4 “Altri componenti negativi” della circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 è stata evidenziata l’eventualità che, in fase di applicazione per l’annualità 2012, l’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” possa presentare delle criticità.
Le possibili criticità sono riconducibili alla circostanza che, con riferimento al periodo d’imposta 2012, è possibile indicare “l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4- bis,4- bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997” nel rigo F23 – “Altri componenti negativi” del modello studi di settore.
In concreto, l’indicazione di tale importo potrebbe determinare valori ingiustificati nel calcolo del citato indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” atteso che le relative soglie di normalità non tengono conto dell’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, in quanto sono state individuate sulla base di dati dichiarativi relativi a periodi d’imposta per i quali tali importi non erano deducibili.
Come chiarito nella circolare n. 29/E del 2009 (richiamata nel paragrafo 5.4.4 della circolare n. 23/E del 2013 in precedenza citato), “In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare” nell’apposita sezione “Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente” di GERICO il valore relativo al numeratore, “depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria.
Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell’apposito riquadro “note aggiuntive” di GE.RI.CO.”.
In tal modo, pur risultando il contribuente non normale ai fini dell’applicazione degli studi di settore “si sterilizzeranno gli effetti” della componente IRAP per l’indicatore in argomento.
Si evidenzia altresì che, a seguito dell’ordinario processo di evoluzione degli studi di settore, la criticità in argomento dovrebbe essere naturalmente risolta atteso che la base dati di riferimento terrà conto anche della presenza dell’ammontare dell’IRAP in precedenza citata.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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