COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Genova sentenza n. 1011 sez. 2 del 25 luglio 2016 – Il giudicato penale non fa stato nel contenzioso tributario, rimanendo libero il giudice di quest’ultimo di valutare liberamente i fatti accertati nel corso del procedimento penale, quand’anche essi fossero i medesimi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha proceduto.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Genova sentenza n. 1011 sez. 2 del 25 luglio 2016 PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDICATO PENALE - RILEVANZA - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL CONTRIBUENTE - PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO - DIFFERENZE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L.U., medico, impugnava avviso di accertamento emesso in relazione ad [...]