Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27675 – In materia di pubblico impiego privatizzato vige il principio secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale

la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell'area contrattuale "C" dai CCNL, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, in presenza della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime "ad personam": ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il d.lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che si assume essere stata violata o falsamente applicata;

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27656 – Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà

Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27108 – L’obbligo dell’INPS nella procedura di verifica (DURC interno), ai sensi dell’art. 1, co. 1176 L. 296/2006, degli sgravi contributivi di dare avviso all’interessato in presenza di irregolarità non determini l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi ma, semmai, può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi

L'obbligo dell'INPS nella procedura di verifica (DURC interno), ai sensi dell'art. 1, co. 1176 L. 296/2006, degli sgravi contributivi di dare avviso all'interessato in presenza di irregolarità non determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi ma, semmai, può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27094 – Per la legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare

ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27669 – In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio

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