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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44097 depositata il 4 ottobre 2018 – Falsità dei dati trasmessi telematicamente all’Ufficio delle Dogane per i rimborsi delle accise sui gasoli

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44097 depositata il 4 ottobre 2018 Accertamento - Detrazioni fiscali - Rimborsi delle accise sui gasoli - Servizio telematico - Falsità dei dati trasmessi all'Ufficio delle Dogane Ritenuto in fatto 1. I sigg.ri I. W. e M. E. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 17/03/2017 della Corte di appello di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25528 – Non è legittimato al ricorso per cassazione del litisconsorte, ancorché necessario, pretermesso nel giudizio di appello, potendo questi proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.

la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alle parti tra le quali risulti essere stata formalmente emessa la sentenza impugnata alla stregua dei soli dati desumibili dal testo della medesima. Né rileva che il soggetto rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la decisione impugnata, a differenza del contumace, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte sostanziale indebitamente pretermesso, potendo, oltre a proporre opposizione di terzo, sempre intervenire in appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25526 – Nelle vendite di immobili in sede di procedure concrsuali non trova applicazione l’articolo 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 che determina in misura pari al prezzo di aggiudicazione la base imponibile

le alienazioni di immobili adottate in regime di amministrazione straordinaria e di concordato preventivo con cessione dei beni non rientrano fra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 poiché, considerata la natura negoziale degli atti di cessione, non è dato riscontrare una determinazione amministrativa o giudiziale del valore, che può essere liberamente stabilito dalle parti, in quanto la finalità della procedura non è di realizzare il maggiore prezzo possibile, ma, più semplicemente, di perseguire la maggiore convenienza economica dei creditori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25362 – Il ricorso in appello, notificato a mezzo posta risulta essere stato proposto tempestivamente, non avendo tenuto conto la sentenza impugnata della sospensione dei termini legata al periodo feriale

l'errore nell'indicazione del parametro normativo di riferimento quanto alla critica svolta nei confronti della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del motivo allorché la sua formulazione, di là dalla rubrica dello stesso, consenta di cogliere l'effettiva censura svolta nei confronti della sentenza impugnata. Nella fattispecie, di là dall'erronea indicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4) della stessa norma, è del tutto evidente dall'articolazione del motivo che la ricorrente ha inteso indicandone gli effetti sul piano della nullità della sentenza — dedurre l' error in procedendo relativo alla violazione ed alla falsa applicazione delle richiamate disposizioni della legge processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25356 – Legittimazione attiva, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, alla richiesta del rimborso dell’Irpef pagata anche per il soggetto che ha subito le ritenute Irpef

«in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"), nella sua qualità di lavoratore dipendente»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25339 – In tema di accertamento tributario i relativi termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza

«in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli arti. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015».

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25258 – L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del d.pr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione

l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del d.pr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art.50, secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

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