CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793 – Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini
nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);