Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793 – Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini

nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25255 – Perdita del diritto di detrazione IVA per mancata emissione autofattura

La violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, e, nel caso in esame, quelli di autofatturazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando, come nel caso in esame, entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso

Numerazione e registrazione delle fatture di acquisto art. 25 del Dpr 633/72 – Risposta 11 ottobre 2018, n. 34 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 ottobre 2018, n. 34 Articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La società ALFA (di seguito società istante o istante) ha finora adottato una procedura di numerazione e registrazione delle fatture [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25256 – E’ denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d’appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

E' denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d'appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

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