CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25219 – Il mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo
La Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in data 18.10.1989, resa esecutiva in Italia con la legge di ratifica del 24 novembre 1992 n. 459, ha operato una ripartizione del potere impositivo tra gli Stati contraenti con riguardo agli ambiti di possibile sovrapposizione della fiscalità dei due Stati. Le norme in essa contenute costituiscono disposizioni speciali derogatorie alle norme tributarie nazionali, sia per il principio generale della prevalenza delle norme internazionali pattizie sulle corrispondenti norme nazionali, sia perché la prevalenza degli accordi internazionali sulle disposizioni interne concernenti le imposte sui redditi è espressamente stabilita dall'art. 75 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. In particolare l'art. 13 paragrafo 4 della citata Convenzione stabilisce che gli utili conseguiti da un soggetto residente mediante alienazione di beni siti nell'altro Stato contrente, i quali siano diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (beni immobili; beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione; navi e aeromobili) sono imponibili "soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente". Pertanto il reddito da plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali effettuata in Italia dalla società di diritto tedesco e non residente, costituisce "utile" soggetto alla esclusiva potestà impositiva dello Stato di residenza (Germania), attesa la prevalenza delle norma speciale pattizia sulla diversa disciplina della applicabilità della imposta sul reddito ai non residenti prevista dalla norme tributarie ordinarie, nella specie dall'art. 20 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 vigente alla data di realizzazione della plusvalenza.